Fli presenta alla Camera una proposta di legge
per l'iscrizione automatica dei cittadini Ue
La proposta di legge di "Europei per l'Italia" per semplificare il voto amministrativo dei cittadini comunitari è stata depositata alla Camera dal vicepresidente vicario dei deputati di Futuro e Libertà, Carmelo Briguglio. Si chiede la modifica della normativa che obbliga il cittadino Ue, residente in Italia, a richiedere l'iscrizione nella lista speciale aggiuntiva al fine di poter avere diritto al voto amministrativo. A tal fine si chiede l'introduzione di un meccanismo nel quale si preveda che l'ufficiale di stato civile, verificate le condizioni previste dal decreto legislativo 30/2007, per l'ottenimento della residenza, provveda automaticamente all'inserimento del cittadino comunitario nella lista speciale aggiunta e rilasci congiuntamente la carta d'Identità italiana e la tessera elettorale.
La proposta, oltre a Briguglio, è stata firmata dagli onorevoli Conte, Granata, Perina, Della Vedova, Barbaro, Bocchino, Bongiorno, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Napoli Angela, Paglia, Patarino, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
La stessa proposta di legge prevede anche una norma transitoria per permettere ai tanti cittadini comunitari, già regolarmente iscritti alle anagrafi comunali, di essere iscritti automaticamente nelle liste speciali aggiuntive.
La proposta di legge di "Europei per l'Italia", ha già il sostegno del sindaco di Verona Flavio Tosi e di numerosi altri esponenti della Lega Nord, ad essi si vanno aggiungendo anche l'adesione di parlamentari del Pdl e dall'Idv. Ora è in attesa di essere calendarizzata per essere presentata alla votazione in aula dove, si legge in una nota, «auspichiamo un consenso bipartisan. Crediamo che questo sia un nuovo e fondamentale passo verso esercizio del diritto di cittadinanza ti tutti gli Europei ed un enorme progresso nell'integrazione dell'Unione».
Di seguito il testo integrale della proposta di Fli alla Camera.
«Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 recante norme in materia di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali dei cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia».
«La politica italiana è teatro di un dibattito appassionato circa l’estensione del diritto di voto attivo e passivo degli stranieri nelle elezioni comunali e circoscrizionali.
Mentre la gran parte del discorso pubblico sulla cittadinanza si è incentrato sul problema di una estensione di tale diritto ai cittadini non comunitari, scarsa attenzione, invece, è stata prestata all’esigenza di rendere effettivo l’elettorato attivo e passivo dei cittadini comunitari residenti in Italia.
Si tratta in effetti di una problematica sentita dalla gran parte della popolazione non italiana residente nel nostro paese, avvertita ancora di più dopo l’apertura dell’Unione Europea alle Nazioni dell’Est.
Il D. lgs. 197/96, difatti, nel recepire la Direttiva comunitaria 94/80/CE prevede il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono oggi presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune
Il cittadino comunitario alla domanda di iscrizione alle liste elettorali, deve allegare la documentazione rilasciata dalle autorità del paese da cui proviene, dimostrare di non aver perso nel paese di origine l'elettorato attivo e passivo, e resta iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato. Tale procedura rende, di fatto, complesso per il cittadino comunitario, poter esercitare appieno i propri diritti e a nulla valgono a tale proposito le campagne informative messe in atto , in vista delle elezioni comunali, dalle diverse amministrazioni locali.
La presente proposta di legge, proprio al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel nostro paese, modifica l’articolo 1 del citato decreto.
La disposizione vigente prevede espressamente l’obbligo, per i cittadini comunitari che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, di presentare al sindaco la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune. Attraverso, invece, la modifica proposta (articolo 1) si intende, in sostanza, limitare tale obbligo ai soli cittadini dell’Unione non ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, mentre, per quelli regolarmente iscritti alle anagrafi comunali, si prevede l’iscrizione d’ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune, previa apposita istruttoria svolta dagli uffici comunali al fine di verificare l'assenza di cause ostative. Tuttavia, se si vuole seriamente percorre la via di una reale ed effettiva integrazione europea, non si può prescindere da un pieno riconoscimento della “cittadinanza europea” che comprende la possibilità di partecipare complessivamente alla vita sociale e politica della Nazione che si è scelta per se e per i propri figli. Sarebbe, inoltre, auspicabile, che oltre che per le consultazioni comunali si incominci a ragionare sulla opportunità di abrogare le disposizioni in materia di elezioni regionali che riservano questo genere di consultazioni ai soli “cittadini italiani” estendendole anche ai cittadini comunitari.
ARTICOLO 1
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “in cui sono residenti,“ sono inserite le seguenti: “ma che non sono ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune”;
b) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: “, sempreché non siano già iscritti”;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: “5-bis. I cittadini dell’Unione iscritti nell'anagrafe della popolazione del comune in cui sono residenti non devono presentare la domanda di cui al comma 1, ma - previa apposita istruttoria svolta, ai sensi del successivo articolo 2, al fine di verificare l'assenza di cause ostative - sono iscritti d’ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.”
ARTICOLO 2 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


